Trasferimento per assistere i genitori: la burocrazia arriva tardi e la madre muore dieci giorni prima della sentenza
In una vicenda che intreccia diritto, famiglia e burocrazia, un maresciallo della Guardia di Finanza di Palermo ha ottenuto dal CGA Sicilia il trasferimento temporaneo a Napoli per prestare assistenza ai genitori gravemente malati. Tuttavia la decisione definitiva è arrivata quando la madre non era più in vita: dieci giorni prima della deposito della sentenza d’appello. Secondo quanto riportato da www.cronachedellacampania.it, la battaglia legale ha visto l’ausilio dello studio Leone-Fell & C. e ha messo in luce questioni di interpretazione della legge 104/1992 e di istruttoria amministrativa sul tema dei trasferimenti.
La vicenda prende le mosse dal rifiuto iniziale dell’amministrazione a concedere il trasferimento temporaneo a Napoli, motivato con carenze di organico nel reparto palermitano e con l’indicazione che altri familiari avrebbero potuto assicurare l’assistenza. Il militare, assistito da un team legale, aveva quindi impugnato l’atto dinanzi al Tar Sicilia, chiedendo di valutare concretamente la possibilità di accedere al diritto previsto dall’articolo 3 della legge 104/1992 per assistere entrambe le persone malate. Il tribunale amministrativo aveva accolto il ricorso, rilevando lacune nell’istruttoria e nella motivazione del provvedimento.
La reazione dell’amministrazione non si è fatta attendere: è stato impugnato l’ordinamento di primo grado dinanzi al CGA, con sospensione dei suoi effetti in via cautelare. Nell’imminente grado d’appello sono emerse nuove elementi: la difesa ha prodotto documentazione relativa al trasferimento, in passato, di altri militari provenienti dalla Sicilia a Napoli, circostanza che ha assunto rilievo ai fini delle esigenze di organico e della necessità di assistenza familiare. Queste “varianti” hanno contribuito a ridefinire la cornice della controversia e a rafforzare la tesi della parte ricorrente.
Un elemento particolarmente rilevante nella sentenza è stato il confronto tra la situazione concreta della famiglia e il Piano nazionale degli impieghi 2026, che prevede sedi e posti disponibili per le Forze armate. Secondo la Corte, non è sufficiente che esistano posti disponibili in una determinata regione per respingere richieste motivate dalla presenza di familiari disabili: è indispensabile verificare, caso per caso, la concreta disponibilità di chi potrebbe fornire assistenza e la reale capacità di prendersene carico. Inoltre, la presenza di parentalità non implica automaticamente l’adempimento delle esigenze familiari: occorre verificare la disponibilità effettiva degli altri familiari.
La sentenza assegna un pesante contesto umano alla materia: la parte più dolorosa, hanno dichiarato i legali difensori, è che l’esito favorevole è arrivato dopo la morte della madre. «La parte più dolorosa è che questa sentenza è arrivata quando la madre del nostro assistito non c’era più. La giustizia gli ha dato ragione, ma non potrà restituirgli il tempo che non ha potuto trascorrere con lei», hanno affermato gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, soci dello studio, insieme a Raimonda Riolo che ha assistito l’ufficiale nel primo grado.
Questo caso alimenta un dibattito più ampio su come le amministrazioni valutino le richieste di trasferimento volte a consentire l’assistenza diretta a familiari gravemente disabili. La magistratura amministrativa richiede una verifica puntuale delle condizioni concrete: il mero ricorso a carenze di organico o a presenze alternative non può diventare una regola quando esistono elementi che indicano necessità e possibilità reali di cura famigliare. E se da un lato la giustizia concede ragione al militare, dall’altro resta il tema irrisolto di un tempo sottratto alle persone care, tempo che nessuna pronuncia può restituire.
