Intercettazioni e diritto di difesa: la Corte costituzionale chiamata a decidere se un imputato detenuto possa ascoltare le prove audio
Una questione di legittimità costituzionale rischia di ridefinire il quadrante del diritto di difesa nei processi fondati sulle intercettazioni. Al centro c’è la possibilità, o meno, per un imputato detenuto di ascoltare direttamente le registrazioni che lo riguardano. Il tema è emerso nell’ambito del maxi-processo relativo all’infiltrazione camorristica del clan dei Casalesi in Veneto, con l’imprenditore Luciano Donadio come figura di rilievo. Secondo quanto riportato da www.cronachedellacampania.it, la difesa sostiene che l’impossibilità dell’imputato in carcere di confrontarsi personalmente con le intercettazioni possa comprimere il diritto di difesa previsto dalla Costituzione.
In base all’attuale disciplina, secondo gli articoli 268, comma 6, del codice di procedura penale e 89-bis delle disposizioni di attuazione, il difensore può recarsi negli uffici giudiziari per ascoltare le intercettazioni, ma non è previsto che l’imputato ristretto in carcere disponga di tale possibilità. Una differenza che, nelle indagini complesse e nei maxi-processi dove le captazioni possono raggiungere decine di migliaia di ore di registrazioni, rischia di avere un peso decisivo. Le registrazioni contengono spesso riferimenti in dialetto, gerghi, soprannomi e riferimenti a circostanze personali: elementi che, se letti solo dal difensore, potrebbero perdere una chiave di lettura comprensibile all’imputato stesso.
La questione è stata avanzata dalla difesa nel procedimento che vede coinvolto Donadio. Gli avvocati sostengono che l’impossibilità per l’imputato detenuto di ascoltare le intercettazioni utilizzate nel processo possa incidere negativamente sulla possibilità di esercitare in pieno il proprio diritto di difesa, soprattutto per contestare interpretazioni, chiarire significati di frasi e offrire spiegazioni contestuali su determinate espressioni.
La Cassazione ha rinviato la decisione al prossimo 6 ottobre: la Quinta sezione penale dovrà pronunciarsi su questa questione di legittimità costituzionale. Parallelamente, un tema analogo è emerso anche in un procedimento di Trento, dove la presenza di conversazioni in lingua straniera ha spinto il giudice a sollevare la stessa problematica. È stato questo secondo ambito a aprire la strada al passaggio davanti alla Corte costituzionale, estendendo la portata del quesito ben oltre il singolo caso veneto.
Se la Corte dovesse accogliere le censure, l’impatto sarebbe di ampia portata: verrebbe riconosciuto all’imputato detenuto il diritto di ascoltare direttamente le registrazioni utilizzate contro di lui, superando l’impostazione attuale che affida solo al difensore l’esame dei file. Non si tratterebbe, dunque, solo di un passaggio procedurale, ma di una revisione di fondo del rapporto tra prove intercettate, accesso all’informazione e partecipazione effettiva dell’indagato al proprio processo.
Il tema, dunque, va oltre la vicenda di Donadio e riguarda un equilibrio delicato tra esigenze investigative e piena partecipazione dell’imputato. Una decisione della Consulta che sancisca il diritto di ascolto diretto delle intercettazioni in carcere potrebbe modificare prassi processuali già incredibilmente onerose e ridefinire le modalità con cui le prove più invasive vengono presentate in tribunale. In attesa della delibera, resta aperto il nodo centrale: quanto può dirsi effettivo il diritto di difesa quando l’imputato non può accedere personalmente ai contenuti audio su cui si basa la prospettiva accusatoria?
