Nel Tribunale di Napoli, IX Sezione Penale (Collegio C), si è chiuso un lungo capitolo della vicenda giudiziaria legata a Pietro Mele: imputato di atti persecutori, pornografia minorile e diffamazione aggravata via social network nei confronti del giornalista Pino Grazioli e della figlia, allora minorenne. I giudici hanno pronunciato un proscioglimento ai sensi dell’articolo 88 del codice penale per vizio totale di mente, accompagnato dall’applicazione di una misura di sicurezza detentiva: l’assegnazione a una REMS (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) per tre anni, con controlli perpetui sulla pericolosità sociale dell’imputato. Secondo una prima verifica della dinamica del caso, l’esito del processo è stato accompagnato da una decisione di tutela della salute pubblica che resta vincolata alle condizioni psicopatologiche riscontrate dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto riportato da cronachedellacampania.it, la vicenda trae origine dalle condizioni poste da un’intervista giornalistica realizzata da Grazioli a una donna che aveva mosso accuse nei confronti di Mele, e da lì è nata una campagna diffamatoria diffusasi soprattutto online, con termini denigratori verso la persona offesa e l’indagato stesso.
La vicenda di cronaca giudiziaria ha una cornice complicata dall’andamento del dibattimento, che si è sviluppato nell’arco di un quinquennio e ha visto l’imputato al centro di diverse attestazioni per diffamazione e persecuzione, nonché di un contesto in cui è emersa anche un’accusa di pornografia minorile: un fotomontaggio diffuso sui social in cui il volto della figlia minorenne del cronista veniva sovrapposto al corpo di una donna nuda, in un contesto sessuale con l’imputato. Il quadro accusatorio, quindi, comprendeva episodi di diffamazione online nonché una condotta sessualmente esplicita veicolata attraverso mezzi digitali.
Il cammino istruttorio è stato contrassegnato da una serie di perizie e di verifiche tecniche: a un certo punto il processo ha visto la ripetizione di escussioni testimoniali dovute al cambio di composizione del Collegio giudicante. La difesa ha prodotto una consulenza redatta nell’ambito di un precedente procedimento al Tribunale di Salerno, che indicava un disturbo paranoide di personalità premorboso e un disturbo delirante cronico, correlati a un’incapacità totale di intendere e volere e a un partecipare consapevole al giudizio, senza però chiudere la questione sulla pericolosità sociale. Da Napoli Nord è pervenuta un’ulteriore valutazione analogamente orientata, che però non offriva indicazioni decisive sulla pericolosità. In parziale accoglimento delle istanze di magistratura, pubblica accusa e parte civile hanno richiesto un approfondimento peritale d’ufficio volto a chiarire il profilo psichiatrico e la pericolosità del soggetto, con l’obiettivo di stabilire se sussistessero presupposti per una misura di sicurezza.
Alla fine di giugno, l’udienza finale ha confermato l’avvio di un incarico peritale per inquadrare formalmente le condizioni psichiatriche e la pericolosità sociale di Mele. L’esito delle verifiche è stato (secondo le prospettazioni della Procura e della parte civile) verosimile: l’imputato avrebbe avuto, al tempo dei fatti, una totale incapacità di intendere e di volere e una pericolosità sociale persistente, elementi che giustificano una soluzione terapeutica di tipo detentivo che potesse contemperare rinnovate tutele per la vittima. Tuttavia, a fronte delle risposte forniture dall’esame peritale, il collegio ha proceduto con il proscioglimento dell’imputato mantenendo la misura di sicurezza presso una REMS ad alta intensità terapeutica dove Mele si trovava già ristretto, con controlli costanti sulla sua pericolosità.
In sintesi, la corte ha ritenuto non provate le accuse penali in assenza di un commissionamento di responsabilità diretta, ma ha riconosciuto la necessità di un trattamento sanitario mirato per la persona e della sorveglianza della sua pericolosità sociale. La decisione mantiene aperto il tema delicato di come bilanciare la protezione delle vittime, la salute mentale dell’individuo e l’esigenza di misure di sicurezza proporzionate. Rimane da chiarire, in sede di revisione, l’evoluzione futura della situazione clinica e del regime terapeutico, nonché la possibilità di eventuali sviluppi giuridici in relazione al profilo psichiatrico e alle condizioni di pericolo individuate durante l’istruttoria.
